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REGOLE & MERCATO
chiesta di pagamento con uno o più documenti indi-
cati nel contratto di garanzia
La banca si limiterà in ogni caso a verificare la corret-
tezza formale dei documenti presentati senza poter-
ne sindacare la veridicità sostanziale.
Escussione abusiva:
l’“exceptio doli”
L’autonomia e indipendenza della garanzia trovano
un limite nel caso in cui il beneficiario, agendo con
dolo o frode, escuti abusivamente la garanzia. In
questo caso il pagamento può essere evitato solle-
vando la cosiddetta “exceptio doli generalis” (ecce-
zione di dolo), pacificamente riconosciuta non solo
in Italia ma anche in molti altri ordinamenti.
Il debitore è legittimato ad agire in giudizio contro il
garante anche in via cautelare, prima che avvenga
il pagamento, e anzi è questo lo strumento che per
ovvie ragioni viene maggiormente utilizzato nella
prassi. Se il pagamento è avvenuto nonostante la
banca sia stata informata dell’abusività dell’escus-
sione, il debitore potrà chiedere un provvedimento
che vieti alla banca di rivalersi nei suoi confronti.
Per bloccare l’escussione, il ricorrente deve allega-
re una condotta abusiva del creditore, il quale, nel
chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia
fraudolentemente taciuto circostanze sopravvenute
al contratto principale.
Da un punto di vista probatorio, i requisiti sono
molto stringenti, per tale ragione è piuttosto difficile
ottenere il provvedimento di inibitoria. I giudici richie-
dono infatti che il pagamento possa essere impedi-
to solo in presenza di “prova liquida” dell’abusività
dell’escussione, con ciò intendendosi una prova
sicura, di immediata evidenza e incontestabile. La
frode deve quindi risultare da una prova già forma-
in collegamento con le altre clausole contrattuali) è un ta e precostituita, preesistente al processo, dovrà
indice pressoché sicuro del carattere autonomo della quindi essere documentale (o, al più, fondata su fatti
garanzia, in quanto riassume in sé gli aspetti mag- oggettivi notori), mentre non potrà derivare da una
giormente caratterizzanti le garanzie indipendenti. consulenza tecnica d’ufficio o da testimonianze da
Nella prassi internazionale è inoltre diffuso l’utilizzo acquisire nel corso del processo.
di clausole di pagamento “a richiesta giustificata”, il Nel richiedere un provvedimento d’urgenza il ricor-
beneficiario deve quindi indicare nella richiesta di pa- rente deve infatti dare prova del cosiddetto “pericu-
gamento i motivi che giustificano l’escussione della lum in mora”: la giurisprudenza ritiene che non sia
garanzia, per esempio la mancata fornitura dell’im- sufficiente la dimostrazione che la prestazione non
pianto o il ritardo rispetto ai termini contrattuali. sia dovuta, ma richiede la prova della condizione
Il beneficiario ha in questo caso solo l’onere di af- di pericolo di danno cui non sia possibile ovviare
fermare l’avveramento delle condizioni richieste dal con il giudizio ordinario di ripetizione successivo al
contratto di garanzia, senza che su di lui incomba pagamento.
alcun onere probatorio e senza che la banca possa
eccepire il mancato avveramento della condizione.
Le garanzie possono inoltre essere documentali, e
prevedere che il beneficiario debba accompagnare la Garanzie tra legge applicabile
richiesta di pagamento con uno o più documenti in- e codificazione internazionale.
dicati nel contratto di garanzia. Si tratta di documenti
provenienti da soggetti terzi, che variano a seconda Le Norme Uniformi della
del tipo di garanzia. Per esempio, i “performance Camera di Commercio
bond” possono richiedere che l’escussione sia ac-
compagnata da un certificato emesso da un perito Internazionale
attestante l’inadempimento. Le garanzie autonome sono il frutto dell’autonomia
“Le garanzie possono essere documentali, e preve- privata degli operatori del commercio soprattutto
dere che il beneficiario debba accompagnare la ri- internazionale, trovando tale contratto una specifica
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