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DIRITTO MARITTIMO
consentono di gestire il rischio - a un altro sog- durre i rischi in questione.
getto, e nel caso di specie dal caricatore al vet- Tutto ciò a fronte di una best practice che richie-
tore, determina contestualmente il trasferimento derebbe, ai fi ni di un regolare svolgimento dei
della responsabilità in capo a quest’ultimo, sul traffi ci marittimi, la condivisione di un fl usso di
quale graverà un obbligo specifi co di adottare le informazioni completo, accurato e tempestivo
precauzioni necessarie al fi ne di eliminare o ri- tra i vari operatori della fi liera.
Enrico Salvatico
Partner dello Studio Legale Mordiglia, ha una vasta esperienza in tutti gli aspetti del Diritto marittimo,
dei trasporti e delle assicurazioni. Si occupa in particolare di controversie in materia di charterparties,
polizze di carico e CMR, crocieristica e trasporto passeggeri, e svolge attività di consulenza in materia di
compravendita di navi e yacht. Assiste regolarmente armatori e P&I Clubs nelle inchieste amministrative e
nelle controversie legali derivanti da sinistri marittimi che implicano lesioni personali, danni al carico, inqui-
namento marino, perdita totale e rimozione del relitto di nave. È anche esperto in materia di concessioni
demaniali marittime e portuali, prestando assistenza a primari cantieri navali in gare d’appalto pubbliche
e contenziosi davanti ai tribunali amministrativi. È inoltre specializzato nel settore delle spedizioni “Project
Cargo”, offrendo consulenza sia agli EPC Contractors sia agli spedizionieri internazionali, in tutte le fasi
del progetto, incluse le attività di redazione dei contratti, negoziazione delle specifi che coperture assicu-
rative così come nella gestione delle complesse vertenze legali nelle varie giurisdizioni.
È Presidente della Sezione Logistica, Trasporti e Spedizioni di ANIMP.
The case of MSC Flaminia: shipper’s
information obligations in the transport
of dangerous goods
The international legislation on the carriage of goods identifi es specifi c obligations to provide
information on the characteristics of the goods that are likely to create a risk, that the shipper must
fulfi ll at the time of delivery so that the carrier is able to take the appropriate measures.
The article addresses the issue through the analysis of relevant provisions included in some of the
most important international conventions and standards on the transport of goods, as well as through
the m/v “MSC Flaminia” case which, although decided by a US District Court on the basis of the law of
the Country, has interesting references with the principles outlined in the said conventions.
30 Impiantistica Italiana - Novembre-Dicembre 2022

