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DIRITTO MARITTIMO
Trasporto di merci pericolose
e obblighi di informazione
Il caso “MSC Flaminia”
La disponibilità di informazioni
come fattore generatore
di responsabilità per il caricatore
Enrico Salvatico, Partner
Studio Legale Mordiglia
a disamina delle disposizioni di alcu-
ne delle più importanti convenzioni e umana in mare (SOLAS), relativo al La funzione di garanzia
standard internazionali che regolano il trasporto di merci pericolose, preve-
trasporto via mare e via terra di merci de che il caricatore debba fornire al posta in capo al
consente di identificare con chiarezza comandante o al suo rappresentante “caricatore circa la
L l’esistenza di specifici obblighi di infor- informazioni adeguate sul carico con
mazione, in relazione alle caratteristiche della mer- sufficiente anticipo sull’imbarco, al correttezza e
ce trasportata che siano tali da creare un rischio, fine di consentire al vettore maritti- completezza di
cui il caricatore deve adempiere nei confronti del mo di mettere in atto tutte le precau- tali informazioni,
vettore al momento della consegna, in modo tale zioni necessarie per lo stivaggio e il
che quest’ultimo sia in grado di adottare le ade- trasporto del carico in condizioni di produce immediate
guate precauzioni. sicurezza. conseguenze anche in
Nella stessa ottica, le Hague- Vis- punto di allocazione
La funzione di garanzia posta in capo al caricatore by Rules, che costituiscono il fra-
circa la correttezza e completezza di tali informa- mework normativo di riferimento per della responsabilità in
zioni, produce immediate conseguenze anche in il trasporto internazionale di merci via caso di danni al carico
punto di allocazione della responsabilità in caso di mare, dedicano una specifica norma
danni al carico e, nello specifico, in caso di danni all’individuazione degli obblighi di e in caso di danni
causati dal trasporto di merce pericolosa. Come si informazione in capo al caricatore. causati dal trasporto di
vedrà in seguito, infatti, l’elemento della conoscen- In particolare, l’art. III.5 della stessa merce pericolosa
za finisce per essere decisivo in sede di attribuzio- Convenzione, nel regolare i rappor-
ne di responsabilità e oneri, agendo come fattore di ti tra caricatore e vettore e l’alloca-
trasferimento della responsabilità. zione della responsabilità in caso di perdita o
danni al carico, attribuisce al primo la funzione
In questa direzione, il Capitolo VI della Conven- di garante circa la correttezza delle informazioni,
zione internazionale per la salvaguardia della vita nella misura in cui prevede che lo stesso debba
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