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DIRITTO MARITTIMO
“tenere indenne il vettore da ogni perdita, dan- Più precisamente, l’Art.6.1 della Convenzione
ni e spese sorgenti o risultanti da inesattezze in CMR sul trasporto stradale, nel definire il con-
ordine a tali specificazioni” atteso che “ Il diritto tenuto della lettera di vettura prescrive l’indica-
del vettore a tale indennità non limiterà in alcun zione, tra l’altro, della “denominazione corrente
modo la sua responsabilità e il suo obbligo in vir- della natura della merce, genere dell’imballaggio
tù del contratto di trasporto verso qualsiasi altra e, per le merci pericolose, la denominazione ge-
persona che non sia il caricatore”. neralmente riconosciuta», manlevando il vettore
dalla responsabilità per le spese e i danni sop-
La tendenza del legislatore internazionale fino a portati dal vettore stesso in caso di insufficienza
qui descritta si riconferma anche in relazione al o inesattezza delle indicazioni sopracitate. Re-
trasporto fluviale di merci che, tra l’altro, come sponsabilità che rimane, nuovamente, in capo al
testimoniato da esperienze di successo riportate mittente della merce pericolosa.
dagli operatori del settore, costituisce una mo- Sempre in relazione al trasporto terrestre, merita
dalità di trasporto strategica ed estremamente una menzione la Direttiva UE 2022/1999 del 19
vantaggiosa in punto di impatto ambientale an- ottobre 2022 sul trasporto di merci pericolose
che in relazione ai carichi eccezionali. In questo su strada. L’Allegato II (infrazioni) identifica infat-
contesto, pur riguardando la stessa la navigazio- ti l’assenza di informazioni relative alle sostanze
ne internazionale, vale la pena richiamare la Con- pericolose trasportate quale infrazione che, qua-
venzione di Budapest sul contratto di trasporto lora comporti un rischio elevato di morte, gravi
di merce per acque interne che, all’Art. 7 (1), lesioni personali o danni significativi all’ambiente,
dispone che: “Qualora siano trasportate merci è da considerarsi idonea a condurre all’adozio-
pericolose o inquinanti (…) prima della loro con- ne di immediate e adeguate misure correttive da
segna il mittente informa chiaramente per iscritto parte degli Stati membri, quali il fermo del vei-
il vettore sui pericoli e sui rischi di inquinamen- colo.
to inerenti alle merci nonché sulle precauzioni Per quanto concerne infine il trasporto multi-
da adottare”. Il successivo Art.8 (a) prevede la modale, gli obblighi di informazione in capo al
conseguente responsabilità del mittente per tutti mittente sono definiti dalla Convenzione ONU di
i danni e le spese sostenute dal vettore o dal Ginevra che, seppure ancora non in vigore per
vettore effettivo a causa della mancata comuni- mancata ratifica da parte del numero minimo di
cazione delle informazioni sopracitate da parte Stati aderenti, rileva nella parte in cui prevede, al
del caricatore, o per il caso in cui le stesse siano suo Art.8, l’inserimento all’interno del documen-
incomplete o inesatte. to di trasporto, se del caso, di “una dichiarazio-
Agli stessi principi che, come visto, sono ampia- ne esplicita sul carattere pericoloso delle merci”.
mente condivisi nell’ambito della normativa inter- L’art.23, ai punti 1. e 2., dispone poi a carico
nazionale sulla navigazione mercantile via mare o del mittente l’obbligo di “contrassegnare o eti-
acque interne, si conformano anche le principali chettare in modo adeguato le merci pericolose
Convenzioni che regolano il trasporto internazio- come tali”, nonché di “informare l’operatore del
nale di merci su strada e il trasporto intermodale. trasporto multimodale o qualsiasi persona che
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