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DIRITTO MARITTIMO






                            “tenere indenne il vettore da ogni perdita, dan-  Più precisamente, l’Art.6.1 della Convenzione
                            ni e spese sorgenti o risultanti da inesattezze in   CMR sul trasporto stradale, nel definire il con-
                            ordine a tali specificazioni” atteso che “ Il diritto   tenuto della lettera di vettura prescrive l’indica-
                            del vettore a tale indennità non limiterà in alcun   zione, tra l’altro, della “denominazione corrente
                            modo la sua responsabilità e il suo obbligo in vir-  della natura della merce, genere dell’imballaggio
                            tù del contratto di trasporto verso qualsiasi altra   e, per le merci pericolose, la denominazione ge-
                            persona che non sia il caricatore”.       neralmente riconosciuta», manlevando il vettore
                                                                      dalla responsabilità per le spese e i danni sop-
                            La tendenza del legislatore internazionale fino a   portati dal vettore stesso in caso di insufficienza
                            qui descritta si riconferma anche in relazione al   o inesattezza delle indicazioni sopracitate. Re-
                            trasporto fluviale di merci che, tra l’altro, come   sponsabilità che rimane, nuovamente, in capo al
                            testimoniato da esperienze di successo riportate   mittente della merce pericolosa.
                            dagli operatori del settore, costituisce una mo-  Sempre in relazione al trasporto terrestre, merita
                            dalità di trasporto strategica ed estremamente   una menzione la Direttiva UE 2022/1999 del 19
                            vantaggiosa in punto di impatto ambientale an-  ottobre 2022 sul trasporto di merci pericolose
                            che in relazione ai carichi eccezionali. In questo   su strada. L’Allegato II (infrazioni) identifica infat-
                            contesto, pur riguardando la stessa la navigazio-  ti l’assenza di informazioni relative alle sostanze
                            ne internazionale, vale la pena richiamare la Con-  pericolose trasportate quale infrazione che, qua-
                            venzione di Budapest sul contratto di trasporto   lora comporti un rischio elevato di morte, gravi
                            di merce per acque interne che, all’Art. 7 (1),   lesioni personali o danni significativi all’ambiente,
                            dispone che:  “Qualora siano trasportate merci   è da considerarsi idonea a condurre all’adozio-
                            pericolose o inquinanti (…) prima della loro con-  ne di immediate e adeguate misure correttive da
                            segna il mittente informa chiaramente per iscritto   parte  degli  Stati  membri,  quali  il  fermo  del  vei-
                            il vettore sui pericoli e sui rischi di inquinamen-  colo.
                            to inerenti alle merci nonché sulle precauzioni   Per quanto concerne infine il trasporto multi-
                            da adottare”. Il successivo Art.8 (a) prevede la   modale, gli obblighi di informazione in capo al
                            conseguente responsabilità del mittente per tutti   mittente sono definiti dalla Convenzione ONU di
                            i danni e le spese sostenute dal vettore o dal   Ginevra che, seppure ancora non in vigore per
                            vettore effettivo a causa della mancata comuni-  mancata ratifica da parte del numero minimo di
                            cazione delle informazioni sopracitate da parte   Stati aderenti, rileva nella parte in cui prevede, al
                            del caricatore, o per il caso in cui le stesse siano   suo Art.8, l’inserimento all’interno del documen-
                            incomplete o inesatte.                    to di trasporto, se del caso, di “una dichiarazio-
                            Agli stessi principi che, come visto, sono ampia-  ne esplicita sul carattere pericoloso delle merci”.
                            mente condivisi nell’ambito della normativa inter-  L’art.23, ai punti 1. e 2., dispone poi a carico
                            nazionale sulla navigazione mercantile via mare o   del mittente l’obbligo di  “contrassegnare o eti-
                            acque interne, si conformano anche le principali   chettare in modo adeguato le merci pericolose
                            Convenzioni che regolano il trasporto internazio-  come tali”, nonché di “informare l’operatore del
                            nale di merci su strada e il trasporto intermodale.   trasporto multimodale o qualsiasi persona che




































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