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agisca per suo conto del carattere pericoloso
            delle merci e, se necessario, circa le precauzioni
            da prendere” al momento della consegna.
            Rispetto a quanto previsto dalla legislazione in-
            ternazionale ed europea fin qui analizzata, tutta-
            via, la norma compie un passo ulteriore, esclu-
            dendo la possibilità di invocare gli obblighi di
            informazione e la responsabilità del caricatore
            per chi abbia preso in carico le merci con la con-
            sapevolezza del loro carattere pericoloso (Art.
            23.3).  In  quest’ultimo  caso,  dunque,  il  trasferi-
            mento delle informazioni esonera il caricatore da
            responsabilità.
            Alla luce dell’inquadramento normativo che pre-
            cede, è utile riportare un caso concreto che,
            seppur deciso da una Corte Distrettuale ameri-
            cana sulla base della legge del Paese, presenta
            interessanti punti di contatto con i principi deli-  scenza in via generale delle caratteristiche del
            neati sopra, a riprova di una certa universalità dei   prodotto caricato, non era stato informato nel
            principi stessi.                          caso specifico della sua precedente prolungata
            Si tratta nella fattispecie del caso della “MSC   esposizione al calore.
            Flaminia”, relativo a un incendio che, il 14 luglio
            2012, si sviluppò a bordo della nave mentre la   Il tema della responsabilità per
            stessa si trovava in navigazione nell’Oceano At-
            lantico diretta ad Anversa. Tre membri dell’equi-  i danni derivanti dal trasporto di
            paggio persero la vita, molti contenitori andarono “merce pericolosa si snoda
            distrutti e la nave venne seriamente danneggiata.  attraverso tre elementi, tra loro
            In una prima fase del giudizio di fronte alla Di-
            strict Court di New York (Southern District) venne   collegati in maniera biunivoca:
            accertato che la causa dell’incendio doveva farsi   responsabilità, rischio,
            risalire a un processo di auto-polimerizzazione e
            conseguente auto-combustione di un prodotto   informazione
            chimico (DVB80) trasportato in un contenitore
            imbarcato sulla nave a New Orleans. Il DVB80 è   Secondo i giudici americani, infatti, caricatore
            infatti un prodotto suscettibile di auto-polimeriz-  e spedizioniere erano venuti meno al loro  duty
            zazione, e l’esposizione al calore oltre un certo   to warn  of reasonably foreseeable dangers, e
            limite può dare origine a una serie di processi   dunque al loro dovere di avvertire, di mettere in
            chimici, quelli che, nel caso di specie, portarono   guardia il vettore circa l’esistenza di pericoli ra-
            all’incendio.                             gionevolmente prevedibili. Nel caso di specie, la
            La Corte accertò che il DVB80 era stato caricato   mancata trasmissione  di  informazioni da  parte
            da New Orleans, dove le temperature sono tipi-  del caricatore ha quindi determinato l’esonero
            camente sensibilmente più alte che nel porto di   del vettore dalla responsabilità.
            Newark, normalmente utilizzato per le spedizioni   In conclusione, si può affermare che, in linea di
            di DVB80, e che, prima dell’imbarco, il conteni-  principio, il tema della responsabilità per i dan-
            tore era rimasto giacente all’aperto, ed esposto   ni derivanti dal trasporto di merce pericolosa si
            al sole, presso terminal per dieci giorni.    snoda attraverso tre elementi, tra loro collegati
            Nella seconda fase del processo, dedicata   in maniera biunivoca: responsabilità, rischio, in-
            all’accertamento della responsabilità delle par-  formazione.
            ti in causa per l’incendio sviluppatosi a bordo   Se è  vero, come  emerge dal caso  della “MSC
            della nave, la Corte Distrettuale ha ritenuto che   Flaminia”, che la responsabilità deriva, in primo
            la stessa fosse da attribuirsi al caricatore e allo   luogo, da scelte di tipo operativo, come quella di
            spedizioniere - vettore da lui incaricato. Tali sog-  individuare un porto di imbarco piuttosto che un
            getti, in contrasto con le procedure solitamente   altro, ovvero di prevedere la giacenza prolungata
            applicate, avevano infatti  imbarcato  un  prodot-  della merce presso la banchina, e che le stesse
            to chimico avente le caratteristiche di sensibili-  scelte determinano un rischio, è altresì vero che
            tà al calore sopra descritte in un porto diverso   lo  stesso  rischio  può  essere  eliminato,  ridotto,
            da quello generalmente utilizzato per l’imbarco   o quantomeno controllato attraverso scambio di
            di materiali simili, per di più organizzando il tra-  informazioni.
            sporto in modo tale da prevedere una prolungata   La disponibilità delle informazioni agisce dunque
            giacenza della merce presso un’area esposta al   come secondo fattore generatore di responsabi-
            sole, e ciò senza darne adeguata comunicazione   lità, nella misura in cui tali informazioni non sono
            al vettore.                               adeguatamente trasferite dal caricatore o spedi-
            Quest’ ultimo non incorreva infatti in responsa-  zioniere nel caso in esame sopra descritto.
            bilità nella misura in cui, pur essendo a cono-  Di converso, il passaggio delle informazioni - che



                                                                                Impiantistica Italiana - Novembre-Dicembre 2022  29
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